Linee Guida – Capitolo 0a – Elementi

Linee Guida - Elementi propedeutici

Elementi preliminari o propedeutici

Vengono di seguito riportate alcune indicazioni funzionali alla corretta interpretazione dei capitoli successivi.

Le principali normative del settore

Il quadro normativo relativo al settore dei prodotti fitosanitari nell’Unione Europea è caratterizzato da una complessa legislazione che riguarda l’autorizzazione al commercio, l’etichettatura, i limiti massimi di residuo e la sostenibilità durante la fase di utilizzo.
Tutti ambiti oggetto di specifici regolamenti o direttive comunitarie. I regolamenti sono direttamente applicabili come leggi dell’UE, mentre le direttive devono essere recepite attraverso appositi provvedimenti dalle singole nazioni.
Nel caso della Direttiva 2009/128/CE, sulla sostenibilità dell'uso, è stato necessario un decreto di recepimento nel nostro ordinamento (D.Lgs. 150/2012) che a sua volta ha prescritto la progettazione del “Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN), formalizzato nel decreto interministeriale del 22/01/2014.
Il PAN definisce gli obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente ed è finalizzato ad incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.

Tabella 1 - Normative collegate
TEMATICA NORMATIVA
Autorizzazione Regolamento (CE) n. 1107/2009
Classificazione, etichettatura ed imballaggio Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Limite massimo di residuo (LMR) Regolamento (CE) n. 396/2005
Uso sostenibile Direttiva 2009/128/CE
Sostenibilità ambientale irroratrici nuove di fabbrica Direttiva 2009/127/CE

La Regione Lombardia ha emanato con D.g.r. n. X/3233 del 6 marzo 2015 ad oggi aggiornato con - D.g.r. n. XI/1376 11 marzo 2019, l’attuazione del PAN per contestualizzare i principi dell’uso sostenibile nella regione.
L’attuazione del PAN in Lombardia si propone di raggiungere obiettivi generali e obiettivi specifici (Linee guida regione Lombardia, 2015) come di seguito indicato.

Obiettivi generali

  • ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  • promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  • proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  • tutelare i consumatori;
  • salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  • conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Obiettivi specifici

  • rendere più efficiente e tracciabile la procedura per il conseguimento delle abilitazioni;
  • implementare sul territorio lombardo il sistema di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
  • favorire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell’ambiente acquatico;
  • supportare e indirizzare la rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;
  • promuovere l’utilizzo di mezzi biotecnici per la difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari;
  • incrementare la rete di stazioni per il rilevamento dei dati agrometeorologici;
  • incrementare la diffusione di bollettini contenenti le indicazioni per le corrette strategie di difesa;
  • migliorare la conoscenza dei quantitativi di prodotti fitosanitari effettivamente utilizzati sul territorio lombardo;
  • diffondere la conoscenza dei problemi legati alla diffusione dei prodotti fitosanitari illegali e contraffatti;
  • diffondere la conoscenza degli strumenti per ridurre l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari.

Definizione di prodotto fitosanitario

Per prodotti fitosanitari si intendono i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a uno dei seguenti impieghi:

  • a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
  • b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
  • c. conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
  • d. distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
  • e. controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
  • Sostanze attive: si intendono le sostanze, compresi i microrganismi, che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali.
  • Antidoti agronomici: sostanze o preparati aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto stesso su certi vegetali.
  • Sinergizzanti: sostanze o preparati che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti sopra citati per i prodotti fitosanitari, possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario.
  • Coformulanti: sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.
  • Coadiuvanti: sostanze o preparati, costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

La distinzione funzionale dei prodotti fitosanitari

Dal 26 novembre 2015 i prodotti fitosanitari sono suddivisi in due categorie:

  • prodotti destinati ad un uso professionale;
  • prodotti destinati ad un uso non professionale

Le presenti linee guide sono rivolte all'utilizzatore professionale.

Uso professionale
Il D.Lgs. n. 150/2012, provvedimento con il quale è stata recepita la Direttiva 2009/128/CE, definisce l’utilizzatore professionale come: “persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori”.
Sono da considerarsi prodotti fitosanitari ad uso professionale tutti i formulati attualmente in commercio a esclusione dei prodotti destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma amatoriale e destinate al consumo famigliare.
Per l’acquisto e l’impiego di questi prodotti è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione previsto dal D.Lgs. n. 150/2012 a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Uso non professionale
Poichè "(...) all’atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili (art 10 comma 3 Dgr 150/2012) (...)" riteniamo utile dare delle informazioni sintetiche anche sull'uso non professionale.
Per approfondimenti sull'argomento rimandiamo al Decreto del 22 gennaio 2018, n. 33 del Ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 16 aprile 2018.

L'uso non professionale è una tipologia introdotta con l’applicazione del D.Lgs. n. 150/2012 sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
All’utilizzatore non professionale non è richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari. Non è tenuto, pertanto, a possedere un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente che possono derivare dall’uso di tali prodotti né delle misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.
Tuttavia con lo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro anche da parte degli utilizzatori non professionali, e di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto fitosanitario utilizzato in un contesto non professionale, con particolare attenzione ai «gruppi vulnerabili», quali ad esempio i bambini, è stato recentemente pubblicato il Decreto del 22 gennaio 2018 , n. 33 del Ministero della Salute che definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari per garantirne un utilizzo sicuro, nonché i requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.
L'articolo 2 del decreto definisce l'utilizzatore non professionale "la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa"

Rientrano nella categoria dei prodotti destinati ad uso non professionale:

  • i Prodotti Fitosanitari per l’impiego su Piante Ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate (detti anche PFnPO);
  • i Prodotti Fitosanitari utilizzati per la difesa fitosanitaria di Piante Edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata (detti anche PFnPE).

Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell’informazione all’utilizzatore non professionale sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all’esposizione ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
La formulazione, il confezionamento e la taglia devono consentire il trasporto e la conservazione domestica del prodotto in modo agevole e sicuro e in caso di versamento accidentale devono determinare la minima esposizione dell’uomo e dell’ambiente e rendere possibili semplici operazioni di pulizia. Devono inoltre rendere possibili le operazioni di manipolazione e prelievo del prodotto in sicurezza e facilitare l’esattezza nel dosaggio. La taglia dovrà essere tale che, considerate le dosi di impiego, le quantità di prodotto residuo inutilizzato siano limitate o nulle.
Il formulato deve avere sapore sgradevole per gli animali domestici e per l’uomo, inoltre, se in formulazione solida o gel applicabile tal quale sul terreno o sulla pianta, deve essere di colore non attraente per i bambini.

Formazione e certificati di abilitazione

Con l’approvazione del PAN sono state modificate le norme relative alla formazione degli utilizzatori professionali e dei distributori; viene introdotto inoltre l’obbligo della formazione anche per la figura del consulente che in precedenza non era contemplata nelle normative nazionali.
A partire dal 26 novembre 2014 le Regioni e le Province autonome hanno attivato il nuovo sistema di formazione, mentre dal 26 novembre 2015 è diventato requisito obbligatorio il certificato di abilitazione:

  • all’acquisto e all’utilizzo, per gli utilizzatori professionali che acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari o coadiuvanti: questa abilitazione è necessaria anche per coloro che semplicemente utilizzano i prodotti fitosanitari. È questo un aspetto importante e rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa che prevedeva l’obbligo dell’abilitazione per l’acquisto ma non per l’utilizzo. Concretamente significa che in un’azienda agricola deve possedere l’abilitazione colui che acquista i prodotti ma anche colui che li distribuisce se è una persona diversa. Nelle aziende agricole possono pertanto verificarsi varie situazioni nelle quali, ad esempio, il certificato di abilitazione (patentino) può essere posseduto dal titolare oppure da un dipendente/collaboratore oppure è possibile ricorrere esclusivamente ad un contoterzista. In merito a quest’ultima figura, la “definizione dei rapporti tra contoterzista e azienda agricola nel rispetto delle disposizione del D.lgs. n. 150/2012 e del PAN” è riportata in una nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF Prot. DISR. 05 n. 0006465 del 13 marzo 2016). In questo documento viene definito che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale e si identificano due casistiche:
    • a) delega a un soggetto terzo (contoterzista) di parte delle attività connesse all’uso dei prodotti fitosanitari. In questo caso l’azienda deve assicurare la presenza di un soggetto (titolare dell’azienda, un suo familiare, un dipendente, ecc…) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Su questo soggetto ricade la responsabilità della gestione delle fasi non delegate al contoterzista.
    • b) delega totale di tutte le attività connesse all'uso al Contoterzista (dal ritiro allo smaltimento). In questo caso, il pagamento e la fatturazione dei prodotti fitosanitari, viene rimandato al contratto per l’esecuzione dei lavori, ma è importante anche ricordare che l’azienda agricola che si avvale di un contoterzista e che delega le fasi di gestione del fitofarmaco all'interno dell'azienda a partire dall'acquisto, deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e che svolga l’attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 150/2015 art. 16 e nel PAN. Il delegato deve inoltre "informare il titolare dell'azienda sul trattamento effettuato, sia per la tutela degli addetti a lavorazioni successive al trattamento (tempi di rientro, uso di dispositivi di protezione individuali etc), che per la tutela del consumatore".
  • alla vendita, per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. La formazione e relativa valutazione ai fini del rilascio di questo certificato di abilitazione valgono anche come formazione e relativa valutazione per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
  • alla consulenza, per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Chi è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all’attività di consulenza. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata all’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. L’esame è previsto solo in fase di rilascio; per ottenere il rinnovo, la validità è di 5 anni, è sufficiente l’attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e Province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi. Le abilitazioni all’acquisto o alla vendita rilasciate o rinnovate prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità; alla loro scadenza dovranno essere rinnovate in base ai criteri previsti dal nuovo sistema formativo.

In regione Lombardia i percorsi di formazione previsti in applicazione del Piano di Azione Nazionale, trovano collocazione all’interno del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia istituito dalla Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e dai relativi provvedimenti attuativi.
Capisaldi del sistema di formazione regionale sono:

  • accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi;
  • standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi relative all’avvio e allo svolgimento dei percorsi;
  • standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale.

Possono realizzare corsi di formazione e di aggiornamento

  • soggetti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19;
  • ordini e collegi professionali del settore agrario, per conto dei propri iscritti, relativamente alle attività formative propedeutiche al rilascio e/o al rinnovo del certificato di abilitazione all’attività di consulente debitamente profilati sul sistema informativo regionale.

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita, alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell’esame di abilitazione
Per maggiori informazioni su requisiti di accesso, esenzioni ai corsi e argomenti trattati si rimanda alla d.g.r. n.4900 del 07 marzo 2016 per i dettagli sulla formazione e prescrizione per gli utilizzatori, distributori e consulenti (allegato 1 cap. 4).
Le informazioni relative al certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo per la Regione Lombardia possono essere ottenute consultando la specifica pagina web dedicata.

Si ribadisce che il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare e utilizzare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale

Pericolo e rischio

La classificazione determina il tipo e la gravità dei rischi di una sostanza o miscela (formulato nel caso dei prodotti fitosanitari), seguendo criteri prefissati e armonizzati a livello mondiale ed europeo. Attraverso l’etichettatura e le schede di sicurezza (SDS) vengono comunicati la tipologia e la gravità dei pericoli intrinseci: chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici.
Il pericolo non è connesso all’uso ma rappresenta una caratteristica specifica e intrinseca di una sostanza o di un prodotto fitosanitario. Paracelso (filosofo, alchimista e medico, noto come uno dei più grandi intellettuali del Rinascimento) nel 1538 scriveva che “tutto è veleno, nulla esiste senza veleno e solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto”.
Il problema non sta tanto nelle sostanze in sé, quanto nella dose con cui si può entrare in contatto. Tutto è potenzialmente pericoloso ma non è detto che da un “pericolo” rilevante ne scaturisca necessariamente un “rischio” elevato. Nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) il “pericolo” è considerato come una proprietà o qualità intrinseca di un fattore che per le sue caratteristiche tipiche ha il potenziale di causare un danno.
Il “rischio” è definito, nello stesso Testo Unico, come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. La valutazione del pericolo non deve essere pertanto confusa con la valutazione del rischio che invece pone in relazione la pericolosità con l’esposizione effettiva degli esseri umani o dell’ambiente alla sostanza o miscela.
Si corre un rischio solo quando si è esposti a un pericolo (Rischio = Pericolo x Esposizione). Nel processo di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari le due componenti del rischio sono oggetto di analisi, valutazione, gestione e comunicazione. I dispositivi di protezione individuale (DPI) e le misure di mitigazione servono a limitare o annullare l’esposizione rendendo il rischio controllato e accettabile in tutte le condizioni.

Infografica di EFSA sulla differenza tra pericolo e rischio Infografica di EFSA sulla differenza tra pericolo e rischio

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento (CE) n. 1278/2008 (CLP, Classification, Labelling and Packaging) è in vigore dal 20 gennaio 2009 e riguarda sostanze attive e altri componenti, miscele (formulati).
E' rivolto a tutti coloro che producono e utilizzano sostanze chimiche o miscele, inclusi biocidi e prodotti fitosanitari, indipendentemente dal loro quantitativo. Non si applica al trasporto, sebbene i criteri per la determinazione delle proprietà chimico-fisiche derivino dalle norme sul trasporto.
Esso ha sostituito gradualmente la Direttiva 1999/45/CE conosciuta anche come Direttiva Preparati Pericolosi (DPD), abrogandola a decorrere dal 1 giugno 2015.
Il Regolamento CLP applica a livello europeo i criteri di classificazione del Sistema Globale Armonizzato GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite (ONU).
L’obiettivo del Regolamento CLP è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze attraverso:

  • armonizzazione dei criteri di classificazione e degli strumenti della comunicazione (etichette e schede di sicurezza);
  • facilitazione del commercio mondiale (libera circolazione delle merci);
  • armonizzazione delle norme specifiche di settore (trasporto, industria, ambiente, salute, agricoltura, consumatori, ambiente di lavoro);
  • identificazione di quali proprietà di una sostanza o di una miscela porti a classificarla come pericolosa (classificazione);
  • comunicazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele a tutta la catena di approvvigionamento, dal fabbricante al consumatore.

I nuovi criteri di classificazione ed etichettatura sono diventati obbligatori dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele. Fino al 31 maggio 2017 era consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato al 1 giugno 2015.
A partire dalla suddetta data, pertanto, tutti i prodotti fitosanitari presenti in commercio dovranno essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal citato regolamento.
Con il regolamento CLP cambiano i criteri e i valori soglia rispetto alla DPD, quindi classificazione ed etichettatura per alcuni prodotti fitosanitari possono cambiare. E' solo un modo diverso per individuare e comunicare i pericoli correlati alla miscela, la cui sicurezza d’impiego rimane invariata.
Pertanto non è corretto parlare di traduzione immediata dei simboli e delle frasi DPD nei nuovi simboli e frasi CLP, infatti non è sempre possibile una conversione diretta tra classificazione DPD e CLP.
Ciò premesso, si è ritenuto necessario fornire agli utilizzatori professionali indicazioni in merito alla classificazione CLP dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o da gruppi vulnerabili, in conformità ai requisiti del PAN (All.to n. 2 al verbale del CTS del 5 luglio 2017).
Questo poichè nel paragrafo del capitolo A.5.6 del PAN è espressamente scritto “Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato l’utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri”.
Di seguito si riporta integralmente la tabella con le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alle classificazioni “Tossico “ e “Molto Tossico” e alle frasi di rischio R, di cui al paragrafo sopra riportato.

Tabella 2 - Indicazioni di pericolo e corrispondenza con la precedente classificazione
Classificazione secondo D.Lgs. n. 65/2003 DPD Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP
R23 Tossico per inalazione H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R24 Tossico per contatto con la pelle H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico a contatto con la pelle
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R25 Tossico per ingestione H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi(o indicare tutti gli organi interessati se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R26 Molto tossico per inalazione H330 Letale se inalato
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R27 Molto tossico per contatto con la pelle H310 Letale a contatto con la pelle
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R28 Molto tossico per ingestione H300 Letale se ingerito
H370 Provoca danni agli organi (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti H351 Sospettato di provocare il cancro (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle H317 Può provocare una reazione allergica della pelle
R60 Può ridurre la fertilità H360F Può nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati H360D Può nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità H361f Sospettato di nuocere alla fertilità (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati H361d Sospettato di nuocere al feto (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
R68 Possibilità di effetti irreversibili H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Il regolamento CLP introduce importanti cambiamenti:

  • nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente: 4 classi di pericolo (chimico-fisico, tossicologico, ecotossicologico e destino ambientale, supplementare) a loro volta suddivise in categorie che ne specificano l’entità;
  • avvertenze che indicano il relativo livello di gravità di una particolare caratteristica pericolosa: “Pericolo” se di maggiore entità, “Attenzione” se di minore entità;
  • nuovi pittogrammi: simboli in cornici a forma di rombo;
  • nuova codifica delle indicazioni di pericolo: frasi H;
  • nuova codifica dei consigli di prudenza: frasi P;
  • introduzione delle informazioni supplementari di etichettatura.

Tabella 3 - Pittogrammi CLP
PITTOGRAMMI CLP
GHS01 GHS02 GHS03
Esplosivo
Sensibile al fuoco, a fonti di calore, vibrazioni e attriti
Infiammabile
Incendi gravi se esposto a scintille, fiamme, fonti di calore
Può provocare o aggravare un incendio
Aumenta il pericolo d’incendio
GHS04 GHS05 GHS06
Contenitore che può esplodere se riscaldato
Liquido molto freddo, può provocare ustioni
Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari
Corrosivo per i metalli
Può essere letale anche in piccole quantità e in seguito a breve esposizione
GHS07 GHS08 GHS09
Irritante cutaneo e oculare
Effetti nocivi sulla salute
Danneggia lo strato di ozono
Può avere effetti molto gravi e di lunga durata sulla salute Tossico per gli organismi acquatici
Danni a lungo termine sull’ecosistema


Poichè è cambiata la modalità con la quale viene espresso il pericolo, per uno stesso prodotto si ha che:
A -secondo la direttiva DPD, il valore 250 mg/kg rientra nella categoria 200-2000, cui è attribuita la classificazione Xn (Nocivo);
B secondo il Regolamento CLP, il valore 250 mg/kg rientra nella Categoria 3 (50-300), cui è attribuita la classificazione con il simbolo del teschio.

Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono:

  • A - PITTOGRAMMA DI PERICOLO. Una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione
  • B - AVVERTENZA. Una parola che indica il grado relativo del pericolo.
    • PERICOLO: avvertenza per le categorie di maggiore entità;
    • ATTENZIONE: avvertenza per le categorie di minore entità.
    Non sarà più riportata una frase descrittiva del significato del simbolo come invece avveniva per i pittogrammi della DPD.
  • C - INDICAZIONE DI PERICOLO (FRASI H). Frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo e, se del caso, il grado di pericolo. Le frasi H sostituiscono le vecchie frasi di rischio (frasi R).
    Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde la lettera H (Hazard = pericolo) seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di pericolo, i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione. L’Unione Europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS.
  • C - CONSIGLIO DI PRUDENZA (FRASI P). Frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi derivanti dall’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento. Le frasi P sostituiscono le vecchie frasi di prudenza (frasi S). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde la lettera P (Precaution = precauzione) seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di consiglio, i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.
    In allegato sono riportate le nuove classi di pericolo, le frasi H, le frasi P e le tabelle riassuntive relative ai pericoli fisici, per la salute, per l'ambiente e supplementari.

Si consiglia anche la visita al sito della Agenzia Europea della Chimica (ECHA), con informazioni disponibili anche in italiano sui pittogrammi e relativo significato.

Etichetta del prodotto fitosanitario

Considerando tutte le informazioni precedenti, risulta evidente come un’attenta lettura dell’etichetta in tutte le sue parti permetta di conoscere i pericoli ed evitare i possibili rischi derivanti da un uso improprio del prodotto.
L’etichetta di un prodotto fitosanitario deriva da una valutazione di numerosi studi effettuati sul prodotto inerenti, ad esempio, aspetti chimico-fisici, tossicologici, ambientali, ecc. e riporta le indicazioni necessarie affinchè la manipolazione e l’utilizzo del prodotto stesso non arrechino alcun danno all’uomo, agli animali e all’ambiente (es. dispositivi di protezione individuale, fasce di rispetto, ecc.). Di conseguenza la lettura dell’etichetta è fondamentale per acquisire tutti gli elementi che è necessario conoscere prima dell’esecuzione del trattamento fitosanitario:

  • Descrizione del prodotto e tipo di formulazione.
  • Composizione: sostanza attiva e concentrazione.
  • Classificazione: pittogramma/i di pericolo,
  • avvertenza, indicazione/i di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P).
  • Prescrizioni supplementari: misure di mitigazione, vincoli relativi ad aree di rispetto, indicazioni relative alla protezione dell’operatore durante la manipolazione e l’applicazione.
  • Caratteristiche: tipologia del prodotto, spettro e modalità d’azione.
  • Colture autorizzate.
  • Dose: quantità da applicare specifica per coltura e avversità.
  • Modalità d’impiego: epoca d’impiego, applicazione localizzata, limitazione numerica degli interventi, note e consigli d’impiego, ecc.
  • Compatibilità con altri prodotti fitosanitari.
  • Intervallo di sicurezza.
  • Fitotossicità: per le colture in etichetta, in successione o in caso di forzata risemina.
  • Prevenzione e gestione della resistenza.

Un prodotto fitosanitario può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità, alle modalità e dosi riportate in etichetta.
Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e passibile di sanzione.
Prima di qualsiasi impiego è fondamentale verificare in etichetta tutti gli aspetti che riguardano il prodotto fitosanitario associandoli alle colture da difendere, al loro stadio di sviluppo, alla loro sensibilità alle avversità, nonché allo stadio di sviluppo delle infestanti e ai cicli di sviluppo degli insetti e dei funghi da contenere.

Scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari

La SDS è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l’uomo e per l’ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e ad adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione. Per i prodotti fitosanitari di nuova immissione sul mercato dopo il 1 giugno 2015, la SDS deve essere conforme all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 2015/830.

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela classificata pericolosa per l’uomo o per l’ambiente deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela.
La consegna della SDS all’utilizzatore professionale sia che avvenga su carta che in via informatica, deve sempre avere un riscontro dell’avvenuto ricevimento e consegna. Non è considerata messa a disposizione dell’utilizzatore professionale una scheda di sicurezza contenuta nel sito Internet dell’azienda fornitrice

In generale, le SDS vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni/restrizioni. Per questo motivo, le SDS devono riportare la data di revisione nella prima pagina e i punti modificati devono essere resi facilmente identificabili; oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella “Sezione 16: Altre informazioni”.

Tabella 4 - Sezioni della scheda di sicurezza
AREA TEMATICA SEZIONI
Generale Racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto anche in relazione agli usi e alla normativa SEZIONE 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
SEZIONE 2 Identificazione dei pericoli
SEZIONE 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti
Caratterizzazione Descrive le principali proprietà chimicofisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi SEZIONE 9 Proprietà fisiche e chimiche
SEZIONE 10 Stabilità e reattività
SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche
Salute umana Contiene le informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le precauzioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche
SEZIONE 4 Misure di primo soccorso
SEZIONE 8 Controllo dell’esposizione/protezione individuale
Ambiente Descrive gli impatti sull’ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione SEZIONE 12 Informazioni ecologiche
SEZIONE 7 Manipolazione e immagazzinamento
Emergenza Descrive le misure più appropriate, ove esistono, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto e dello smaltimento SEZIONE 5 Misure antincendio
SEZIONE 6 Misure in caso di rilascio accidentale
SEZIONE 13 Considerazioni sullo smaltimento
Varie Riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata SEZIONE 14 Informazioni sul trasporto
SEZIONE 15 Informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16 Altre informazioni

Il Regolamento SDS si rivolge non solo ai responsabili della immissione sul mercato, cioè ai fornitori, siano essi fabbricanti, importatori, formulatori e distributori che immettono sul mercato italiano ed europeo un prodotto fitosanitario, ma anche a tutti gli utilizzatori a valle e quindi anche i datori di lavoro e gli utilizzatori professionali che impiegano i prodotti fitosanitari per uso professionale. In Italia le informazioni contenute nella SDS devono rispettare le prescrizioni del Titolo IX Capo I del D.Lgs.81/08, permettendo al datore di lavoro in ambito agricolo di determinare se vi siano agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza chimica dei lavoratori che ne derivassero dal loro uso.

Attenzione: non essere in possesso della scheda di dati di sicurezza di un prodotto fitosanitario in fase di utilizzo o se il prodotto fitosanitario è impiegato in maniera non conforme è sanzionato con sanzioni anche di notevole importo.

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Uno degli obiettivi del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternative al fine di limitare gli effetti nocivi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari.
Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio, per l’ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti.
Il PAN italiano introduce la salvaguardia della biodiversità come ulteriore finalità della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari.
Il PAN affida alle Regioni i seguenti compiti:

  • attivare e/o potenziare servizi d’informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l’applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari;
  • assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità e l’applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
  • promuovere l’assistenza tecnica e la consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata.

La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata sia l’agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

Difesa integrata
In Italia la comunità scientifica ha iniziato ad interessarsi alla difesa integrata a partire dalla metà degli anni ’70, ma questo tipo di difesa si è concretizzata solo a partire dal 1987 quando è stato finanziato dal Ministero dell’agricoltura uno specifico piano nazionale.
Regione Lombardia ha utilizzato questo strumento finanziario per creare una rete di stazioni agrometeorologiche, promuovere programmi di monitoraggio dei principali parassiti delle piante anche con l’utilizzo di trappole a feromoni o cromotropiche, condurre prove di campo per la messa a punto di strategie di difesa efficaci e al contempo rispettose degli operatori e dell’ambiente.
Il primo vero impatto con la difesa integrata le aziende agricole lombarde lo hanno avuto con l’applicazione del Regolamento 2078/92 CEE che finanziava programmi di difesa fitosanitaria integrata (da linee guida regione Lombardia, 2015).
Oggi, a seguito dell'applicazione della direttiva, viene data differente definizione ai termini difesa integrata obbligatoria e difesa integrata volontaria.
La difesa integrata obbligatoria prevede l’applicazione dei principi generali della difesa integrata (Allegato III del D.Lgs. n. 150/2012) e, fermo restando quanto stabilito dalle etichette dei formulati, non prevede vincoli nella scelta dei prodotti fitosanitari da impiegare. Nell’allegato III del D.Lgs. 150/2012 vengono indicati gli 8 principi generali della difesa integrata che a partire dal 1 gennaio 2014 tutte le aziende agricole dei Paesi dell’Unione Europea sono tenute ad applicare e che di seguito riportiamo:

  • 1 - La prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare da: rotazione colturale, utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta), utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/ certificati, utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio, prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature), protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso adeguate misure fitosanitarie o l’utilizzo di infrastrutture ecologiche all’interno e all’esterno dei siti di produzione.
  • 2 - Gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati, ove disponibili. Tali strumenti adeguati dovrebbero includere, ove possibile, osservazioni sul campo nonché sistemi di allerta, previsione e diagnosi precoce scientificamente validi, così come l’utilizzo di pareri di consulenti qualificati professionalmente nonché bollettini di assistenza tecnica.
  • 3 - In base ai risultati del monitoraggio, l’utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo. Valori soglia scientificamente attendibili e validi costituiscono elementi essenziali ai fini delle decisioni da prendere. Per gli organismi nocivi, i valori soglia definiti per la regione, aree e colture specifiche e condizioni climatiche particolari devono essere presi in considerazione, ove possibile, prima del trattamento.
  • 4 - Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.
  • 5 - I prodotti fitosanitari sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente.
  • 6 - L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e di altre forme d’intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o ricorrendo a trattamenti localizzati, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi.
  • 7 - Ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto e il livello di organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero essere messe in atto per mantenere l’efficacia dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di diversi prodotti fitosanitari con diversi modi di azione.
  • 8 - Sulla base dei dati relativi all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio di organismi nocivi, l’utilizzatore professionale dovrebbe verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

La difesa integrata obbligatoria prevede che le aziende agricole applichino autonomamente i principi di difesa integrata precedentemente richiamati. A tal fine l’utilizzatore professionale deve conoscere, disporre direttamente o avere accesso a informazioni che devono essere messe a disposizione dall’ente pubblico e che riguardano:

  • dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;
  • dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;
  • bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
  • materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata.

Regione Lombardia in attuazione del nuovo ruolo ad essa attribuito dal PAN fornisce agli operatori lombardi gli strumenti anche attraverso il sito internet dedicato alla sezione "uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" del servizio fitosanitario regionale. In questa sezione è possibile trovare schede informative su

  • bollettini fitopatologici regionali,
  • supporto a programmi territoriali di confusione sessuale,
  • registro elettronico dei trattamenti fitosanitari,
  • elenco dei centri autorizzati per il controllo funzionale e la taratura,
  • corsi, deroghe e aggiornamenti normativi

La difesa integrata volontaria richiede invece un maggiore impegno da parte delle aziende con il rispetto delle norme tecniche di difesa e diserbo ed è sostenuta da specifiche misure del PSR.
La difesa integrata volontaria prevede quindi vincoli applicativi più restrittivi di quella obbligatoria, ad esempio non possono essere utilizzati i prodotti più pericolosi per la salute umana e l’ambiente, inoltre contempla l’applicazione di tutte le tecniche agronomiche previste nei disciplinari di produzione integrata quali concimazione, irrigazione etc.
Ogni anno Regione Lombardia aggiorna le proprie norme tecniche di difesa e diserbo, che sono il documento ufficiale di rifermento non solo per le misure agro-ambientali, ma anche per le colture soggette all’OCM ortofrutta e ora per il nuovo Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SNQPI). Le norme tecniche di difesa e diserbo sono redatte per più di 100 colture e forniscono indicazioni per il controllo delle principali avversità ed erbe infestanti.
Regione Lombardia in attuazione del nuovo ruolo ad essa attribuito dal PAN fornisce agli operatori lombardi gli strumenti anche attraverso il sito internet dedicato del servizio fitosanitario, sezione uso sostenibile dei prodotti fitosanitari/disciplinari-produzione-integrata.

L’agricoltura biologica prevede che nella difesa fitosanitaria delle colture si possano utilizzare solo prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riportate nell’Allegato II del Regolamento CE n. 889/2008, e solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.
Anche in questo caso la regione Lombardia fornisce una serie di utili informazioni sul sito dedicato del servizio fitosanitario con una serie di schede informative scaricabili su agricoltura biologica, notifica, elenco produttori, sistema TRACES per la certificazione biologica e i programmi annuali di produzione (PAP), oltre che le indicazioni sulle possibile deroghe.

I sistemi di previsione e di avvertimento

Uno degli strumenti fondamentali per l’applicazione della difesa integrata sono i sistemi di previsione e di avvertimento sullo sviluppo delle avversità. Questi rappresentano un supporto alle decisioni rivolto a tecnici e utilizzatori professionali da utilizzare in stretta relazione con i dati di monitoraggio, le visite in campo e i bollettini tecnici periodici.
I sistemi di previsione e di avvertimento sono basati sull’implementazione di specifici modelli previsionali e forniscono informazioni sullo sviluppo di numerose avversità in relazione all’andamento metereologico e alle previsioni a medio termine. Permettono pertanto di individuare il momento ottimale nel quale effettuare il trattamento.
Costituiscono un efficace strumento di razionalizzazione degli interventi fitosanitari nell’ottica di un’agricoltura ecocompatibile. Tali sistemi trasformano in un’equazione matematica i rapporti che intercorrono tra coltura, avversità e ambiente circostante. Sostanzialmente, attraverso un software viene simulata la comparsa e/o l’evoluzione delle infezioni fungine, o vengono fornite indicazioni sul ciclo biologico dei fitofagi, in funzione dei parametri climatici.
I modelli semplificano situazioni estremamente complesse, pertanto devono sempre essere interpretati e tarati in funzione delle specificità di un territorio e di una azienda. Possono tuttavia risultare estremamente utili per la definizione delle linee di difesa, soprattutto in merito:

  • ai trattamenti di apertura (modelli per peronospora del pomodoro e della patata, ruggine del frumento, cercospora della bietola, ecc.);
  • al posizionamento degli interventi in funzione del maggior rischio d’infezione (es. maculatura bruna del pero, colpo di fuoco delle pomacee, ecc.) o del ciclo biologico degli insetti (es. deposizione delle uova, comparsa delle larve, ecc.);
  • alla scelta dei prodotti (es. ovicidi, larvicidi, ecc.).

I sistemi di previsione devono essere sempre abbinati a monitoraggi di campo; non possono quindi sostituirsi alle valutazioni di un tecnico competente, ma forniscono un valido aiuto a chi opera in agricoltura semplificandone il lavoro e aumentando l’efficacia delle strategie proposte.